IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
                    PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA 
                           (Sezione prima) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  413  del  2014,  proposto  da:  Simone  Agricola,
rappresentato e difeso dagli avv. Raffaela Roma, Luciano Quarta,  con
domicilio eletto presso Furio Stradella avv.  in  Trieste,  viale  XX
Settembre n. 13; Matteo Alfieri,  Luca  Allocca,  Ciro  Amato,  Fabio
Andreozzi, Giovanni Anello, Christian Aru, Francesco  Aveni,  Cesario
Barone, Claudio Benigno, Paolo Bergamini,  Vincenzo  Blanco,  Massimo
Blasizza,  Pasquale  Borriello,  Ivano  Borserini,   Luca   Francesco
Branchesi,  Vincenzo  Buonocore,  Manuel  Cadeddu,  Andrea  Canciani,
Francesco  Cangemi,  Salvatore  Cannavacciuolo,   Alessio   Castaldo,
Carmelo Castelli, Cesare Catucci, Tonino Cecon,  Giuseppina  Cerreto,
Chiara  Cerritelli,  Paolo  Chirenti,   Francesco   Ciaccio,   Sergio
Ciuffreda, Gioacchino Collura, Olav  Conz,  Giuseppe  Costa,  Fabiana
Costantini, Massimiliano Culcasi, Enrico Da Re, Francesco D'Agostino,
Loris De Conti, Claudio De Felice, Ivan De Monte, Antonio De  Simone,
Claudio Esposito, Michele  Evangelista,  Federico  Fabrici,  Giovanni
Ferdico, Emidio  Ferraro,  Giovanna  Ferrera,  Giancarlo  Forgiarini,
Antonello Gazzillo, Federico  Genesin,  Vincenzo  Giuseppe  Giampapa,
Valerio Greguol, Davide Iseppi, Domenico La Sorte, Francesco Liguori,
Antonino Lo Dico, Mario Longo, Girolamo  Maiola,  Domenico  Malorgio,
Claudio  Maniscalco,  Roberto  Margarit,  Antonello  Martini,  Franco
Matiz, Anita Mauro, Tito Meloni,  Giovanni  Memeo,  Tommaso  Menduni,
Stefano  Migliozzi,  Mauro  Migotti,  Lorenzo   Montecalvo,   Nazario
Nardella,  Salvatore  Nero,  Vincenzo  Daniele  Parlavecchio,   Luigi
Pennacino,  Claude  Peressutti,  Andrea  Piovera,  Enrico   Pizzileo,
Raffaele Ponsillo, Luca Pontillo, Rocco Pontrandolfo, Massimo Quarin,
Daniele Renna, Mauro Rocca, Marzia Rumore, Nicola Sabatelli,  Antonio
Sannicola, Roberto Santin,  Alfredo  Severino,  Antonio  Sferragatta,
Christian Solito, Andrea Lorenzo Stefani, Michele Suppa, Hegor Tardi,
Luca Traverso, Leonardo Vitale,  Simone  Zambetta,  Alberto  Zamboni,
rappresentati e difesi dagli avv. Luciano Quarta, Raffaela Roma,  con
domicilio eletto presso Furio Stradella avv.  in  Trieste,  viale  XX
Settembre n. 13,  contro  Ministero  della  difesa,  rappresentato  e
difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste,
piazza Dalmazia n. 3; 
    Per l'accertamento del diritto dei benefici  combattentistici  di
cui all'articolo unico, legge n. 1746/1962, art. 18 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 1092/1973; art. 3, legge n.  390/1950,
decreto legislativo n. 165/1997 e alla correlata supervalutazione dei
periodi di svolgimento di servizio  in  missione  per  conto  ONU  ed
equiparate; 
    Per la concessione ex art. 55 c.p.a. di misura  cautelare  e  per
l'annullamento  di  tutti  gli  atti  e  provvedimenti   presupposti,
conseguenti, o comunque connessi al ricorso; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  di  Ministero  della
difesa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  11  febbraio  2015  il
dott.  Umberto  Zuballi  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale. 
    1. I  ricorrenti,  tutti  ufficiali,  sottufficiali,  graduati  e
militari agiscono in giudizio  in  sede  di  giurisdizione  esclusiva
chiedendo il riconoscimento  dei  benefici  combattentistici  di  cui
all'articolo unico della legge n. 1746  del  1962,  all'art.  18  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, all'art.  3
della legge  n.  390  del  1950  e  infine  all'art.  5  del  decreto
legislativo n. 165 del 1997, in  sostanza  per  ottenere  i  benefici
derivanti  dalla  supervalutazione  dei  periodi  di  svolgimento  di
servizio in missioni  per  conto  dell'ONU  ed  equiparate,  benefici
riguardanti il trattamento di buonuscita,  variazioni  stipendiali  e
altri. 
    2. Alcuni tribunali amministrativi  regionali  pronunciandosi  su
identiche questioni hanno riconosciuto il  beneficio  richiesto;  tra
questi il TAR del Friuli-Venezia Giulia con la sentenza  n.  450  del
2014 e il TAR Lombardia con la sentenza n. 1168 del 2014. 
    3. Il Consiglio di Stato con la sentenza  n.  5172  del  2014  ha
annullato  la  citata  sentenza  del  TAR  Lombardia  affermando  che
l'interpretazione corretta della legge  n.  1746  del  1962  articolo
unico limita il beneficio  della  super  valutazione  prevista  dalla
legge  n.  390  del  1950  solamente  alle  campagne  di  guerra  del
1940-1945. 
    4. La sentenza del Consiglio di Stato  sopra  citata  costituisce
attualmente il diritto vivente in materia. Peraltro  questo  Collegio
solleva d'ufficio la  questione  di  costituzionalita'  dell'articolo
unico della legge n. 1746 del  1962  interpretato,  alla  luce  della
legge n. 390 del 1950, come riferito unicamente alle  campagne  della
seconda guerra mondiale. 
    5. Invero, l'attivita' svolta dai  militari  italiani  per  conto
dell'ONU nelle cosiddette missioni  di  pace  o  equiparate  si  deve
considerare, per le concrete modalita'  e  i  rischi  anche  mortali,
equivalente a una campagna di guerra vera  e  propria,  anche  se  le
finalita' sono ovviamente quelle di mantenere ovvero ripristinare  la
pace. 
    6. La limitazione dei benefici previsti espressamente dalla legge
alle  sole  attivita'  belliche   della   seconda   guerra   mondiale
costituisce   una   disparita'   di   trattamento    in    situazioni
sostanzialmente  identiche,  e  quindi  si  pone  in  violazione  del
principio  di  eguaglianza  sostanziale  di  cui  all'art.  3   della
Costituzione repubblicana. 
    7. In punto di rilevanza, la  questione  risulta  decisiva  nella
presente controversia, in cui i' benefici richiesti dai militari sono
collegati all'interpretazione attuale della citata normativa. 
    8.  Va  pertanto   sollevata,   in   quanto   rilevante   e   non
manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo unico della legge n. 1746 del  1962  come  interpretato
dal diritto vivente e dalla giurisprudenza del  Consiglio  di  Stato,
per  violazione  dell'art.  3  della   Costituzione,   principio   di
eguaglianza sostanziale. 
    9. Il presente giudizio viene conseguentemente sospeso sino  alla
pronuncia della Corte costituzionale sulla questione cosi' sollevata,
disponendosi l'immediata trasmissione degli atti di causa alla  Corte
stessa.